La procedura richiede alcuni passaggi
Proposta di accordo
Il primo passo è rivolgersi ad un organismo di composizione della crisi (vedi sotto) per redigere una proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti da rivolgere ai creditori o anche solo ad alcuni di essi, sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo stesso. La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei redditi futuri (ad esempio, con la cessione di una parte dello stipendio).
Il piano deve indicare le scadenze e le modalita' di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti, le modalita' per l'eventuale liquidazione dei beni. Il piano puo' anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori.
Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.
Se i beni o i redditi del debitore non sono sufficienti a garantire la fattibilità del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più soggetti che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l'attuabilita' dell'accordo.
Il piano può anche prevedere una moratoria fino ad un anno per il pagamento dei creditori estranei all'accordo quando ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
a) il piano risulta idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine;
b) l'esecuzione del piano è affidata ad un liquidatore nominato dal giudice su proposta dell'organismo di composizione della crisi;
c) la moratoria non riguarda il pagamento dei titolari di crediti impignorabili.
Deposito in tribunale della proposta di accordo
La proposta di accordo deve essere presentata presso il tribunale del luogo di residenza o sede del debitore. Unitamente alla proposta, il debitore deve avere anche l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilita' del piano, nonche' l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.
Udienza e sospensione dei pagamenti
Una volta depositata la proposta di accordo, se conforme ai requisiti di cui sopra, il giudice fissa immediatamente l'udienza, dispone idonea forma di pubblicita' della proposta e del decreto, e ne dà comunicazione ai creditori.
Un importante istituto è la sospensione di tutte le procedure di riscossione da parte dei creditori coinvolti, ad eccezione di coloro che vantano crediti impignorabili. All'udienza, infatti, il giudice può vietare ai creditori -per un periodo massimo di 120 giorni- di iniziare o proseguire azioni esecutive, disporre sequestri conservativi, acquisire diritti di prelazione. Durante il periodo di sospensione, però, sono sospesi i termini di prescrizioni e le decadenze non si verificano. La sospensione può essere comunque concessa una sola volta, anche in caso di successive proposte di accordo.
Raggiungimento dell'accordo
L'accordo si considera raggiunto ed è quindi omologabile se i creditori rappresentanti almeno il 70% dei crediti comunica all'organismo di composizione della crisi la propria adesione all'accordo. Salvo che sia diversamente stabilito, l'accordo non determina la novazione delle obbligazioni. Inoltre non ha effetti nei confronti di eventuali coobbligati o fideiussori del debitore né verso gli obbligati in via di regresso.
N.B. L'accordo è revocato automaticamente se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.
Omologazione dell'accordo
Se l'accordo è raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale del 70%, allegando il testo dell'accordo stesso. Entro 10 giorni, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale termine, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni eventualmente ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.
Dopo averne controllato i requisiti, il giudice procede all'omologazione dell'accordo disponendone l'immediata pubblicazione.
Dalla data di omologazione, e per un periodo non superiore ad un anno, può essere vietato ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive, disporre sequestri conservativi, o acquisire diritti di prelazione. Tuttavia, la sospensione viene meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei creditori estranei.
Se invece il giudice non omologasse l'accordo, è possibile proporre reclamo al tribunale su cui si esprimerà un collegio di cui il giudice stesso non può far parte.
Esecuzione dell'accordo
Nel caso in cui per soddisfare i creditori vengano utilizzati beni già pignorati o se previsto dall'accordo, il giudice -su proposta dell'organismo di composizione della crisi- nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate.
L'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficolta' insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità.
Il giudice si esprime sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi.
E' sempre il giudice che, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo e al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo.
A garanzia del rispetto dell'accordo, i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo e del piano sono nulli.
Annullamento e risoluzione dell'accordo
La distinzione fra annullamento e risoluzione riguarda più che altro la procedura da seguire per impugnare l'accordo. Gli effetti sono sostanzialmente gli stessi.
L'accordo puo' essere annullato dal tribunale su istanza di uno o più creditori, in contraddittorio con il debitore, solo quando si dimostri che quest'ultimo abbia intenzionalmente aumentato o diminuito i propri debiti, ovvero abbia sottratto o nascosto una parte rilevante del suo patrimonio o abbia simulato attività inesistenti. In questo caso, peraltro, sono previsti anche sanzioni penali per il debitore (vedi sotto).
Se il debitore non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore puo' chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso.
L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede.
Sanzioni penali per chi trucca le carte
Il debitore è punito con la reclusione da sei mesi a 2 anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro se:
a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui al presente capo, aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attivita' inesistenti;
b) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui al presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;
c) nel corso della procedura, effettua pagamenti non previsti nel piano oggetto dell'accordo, fatto salvo il regolare pagamento dei creditori estranei;
d) dopo il deposito della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;
e) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo.
Sanzioni penali (da uno a tre anni di reclusione e multa da 1.000 a 50.000 euro) anche per i componenti dell'organismo di composizione della crisi che rendono false attestazioni o causano un danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del loro ufficio.
Organismi per la composizione della crisi
Sono i veri protagonisti di questa nuova procedura. Dovranno essere iscritti in un apposito elenco presso il Ministero della Giustizia. Sarà lo stesso Ministero ad emanare un decreto con cui è stabilita la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonche' la determinazione delle indennita' spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.
In ogni caso, gli organismi di conciliazione già oggi esistenti presso le camere di commercio, gli ordini professionali di avvocati, notai, commercialisti ed esperti contabili potranno assumere anche il ruolo di organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento su semplice domanda.
Fra i loro compiti, oltre a quelli già visti sopra, l'assunzione di ogni opportuna iniziativa, funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione, al raggiungimento dell'accordo e alla buona riuscita dello stesso. Inoltre, collabora con il debitore e con i creditori anche attraverso la modifica del piano oggetto della proposta di accordo.
E' compito dell'organismo verificare la veridicita' dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attestare la fattibilità del piano e trasmette al giudice la relazione sui consensi espressi e sulla maggioranza raggiunta.
Infine, l'organismo esegue la pubblicità della proposta e dell'accordo, ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice.
Riferimenti normativi:
- Legge n. 3/2012, artt. 6 e ss.
(Dapprima questo procedimento era stato introdotto nel decreto legge 212/2011, in vigore fino al 28 febbraio 2012. E' stato però eliminato in sede di conversione in legge n. 10/2012, perché "spostato" nella legge ad hoc n. 3/2012 di cui si dà conto in questa scheda).