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Domenica 5 giugno 2011

Spesometro comunicazioni a misura di contratto

a cura di: mercurio&partners


di Benedetto Santacroce
Il 1° luglio e il 31 ottobre sono le prime scadenze per i nuovi obblighi di comunicazione dello "spesometro". A dire il vero gli operatori - almeno quelli obbligati all'emissione della fattura - avrebbero dovuto già realizzare alcuni adattamenti operativi a partire dal 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del Dl 78/2010) con riferimento alle operazioni poste in essere nel periodo d'imposta 2010. L'ambito di applicazione dello spesometro è stato modificato notevolmente. Dal 1° luglio 2011 sono inclusi nell'obbligo anche i commercianti al dettaglio e gli artigiani che solitamente certificano i corrispettivi con ricevute e scontrini fiscali. Fino al 30 giugno 2011 la comunicazione era dovuta solo per gli operatori obbligati all'emissione di fattura. Sotto questo profilo, però, l'agenzia delle Entrate - con circolare 24 del 30 maggio - ha chiarito che sono obbligati alla comunicazione, già a partire dal 2010, anche coloro che, pur potendo emettere in luogo della fattura scontrini e ricevute, per certificare i corrispettivi incassati hanno emesso fatture. * Escluse dallo spesometro le operazioni fuori campo Pur con questa specificazione, comunque, gli operatori che certificano i corrispettivi con ricevute e scontrini dovranno monitorare le operazioni superiori a 3.600 euro solo a partire dal 1° luglio 2011 e solo per le operazioni effettuate a partire da quella data. Prima del 1° luglio questi operatori devono realizzare tutti gli adattamenti, ad esempio imponendo sui punti vendita l'acquisizione dei dati identificativi dei clienti che effettuano acquisti superiori a 3.600 euro (comprensivi di Iva), dati che per i privati residenti in Italia sono costituiti anche dal codice fiscale. A questi operatori si ricorda, però, che gli acquisti effettuati con carte di credito, di debito o prepagate emesse da intermediari finanziari nazionali o esteri con stabilimento in Italia sono esclusi dalla comunicazione. La seconda data del 31 ottobre 2011 è la vera e prima scadenza dell'adempimento che riguarda: solo le operazioni rese e ricevute da soggetti obbligati all'emissione della fattura nel corso del periodo d'imposta 2010 e solo le operazioni con importi pari o superiori a 25mila al netto di Iva. Attenzione, però: come chiarito dalla circolare 24, il limite di 25mila euro va considerato anche se il corrispettivo è stato frazionato e anche se è costituito dalla sommatoria di contratti collegati. Inoltre, il limite può essere superato anche se nel 2010 è stata emessa a fronte di una fornitura di beni o di servizi una nota di variazione che abbia determinato un incremento del valore del contratto o dei contratti preesistenti. Infine, se il superamento del limite avviene nel 2011 e il contratto originario fissava già un corrispettivo superiore a 25mila euro, entro il 31 ottobre 2011 l'operatore dovrà fare la comunicazione limitatamente a ciò che è stato effettivamente fatturato anche se inferiore a 25mila euro. Dott. Francesco Mercurio

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