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Venerdì 24 gennaio 2014

Spesometro obbligatorio anche per enti non commerciali ed associazioni in regime 398/1991

a cura di: AteneoWeb S.r.l.



Con nota pubblicata sul suo sito internet, l'Agenzia Entrate ha pubblicato una FAQ per precisare che anche le pro loco e le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime di favore previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398 devono inviare lo spesometro.
Il dubbio nasceva dal fatto che il regime 398/1991 non prevede la registrazione analitica delle fatture passive ricevute e quindi, in analogia con l'esclusione dallo spesometro prevista per i soggetti "minimi", era ipotizzabile una analoga esclusione dall'adempimento.

A 7 giorni dalla scadenza (in realtà già scaduta ma rinviata con una "finestra aperta" che si chiuderà venerdì 31 gennaio) l'Agenzia informa come segue:
L'art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, stabilisce che l'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, per le quali è prevista l'emissione della fattura, è assolto con la trasmissione dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate per ciascun cliente e fornitore.
Al riguardo, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013 è stato disposto che sono obbligati alla comunicazione i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell'imposta.
In particolare, sono oggetto della comunicazione da parte dei soggetti passivi IVA, tra l'altro, i corrispettivi relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l'obbligo di emissione di fattura.
Ciò posto, i soggetti che hanno esercitato l'opzione per il regime di favore previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, anche se non sono tenuti alla registrazione analitica delle fatture passive ricevute, devono comunicare gli importi relativi agli acquisti di beni e servizi direttamente riferibili all'attività commerciale eventualmente svolta. Infatti, l'obbligo di comunicazione è correlato alla cessione di beni e alle prestazioni di servizi rese e ricevute e non a quello della registrazione, che costituisce un adempimento successivo e diverso rispetto all'emissione della fattura.
Ai punti 6.3 e 7.2 del citato provvedimento del 2 agosto 2013 sono riportati i criteri per l'individuazione del periodo di riferimento ai fini della suddetta comunicazione.

Gli enti non commerciali rientrano tra i soggetti obbligati all'invio della comunicazione, di cui all'art. 21 del decreto-legge n. 78 del 2010, limitatamente alle operazioni rilevanti ai fini IVA.
Nel caso in cui le fatture passive si riferiscano ad acquisti relativi sia alle attività istituzionali che a quelle commerciali, l'obbligo si ritiene assolto con l'invio degli importi riguardanti gli acquisti per attività commerciali.
Qualora per l'associazione sussistano difficoltà a distinguere gli importi riferiti all'attività commerciale rispetto a quelli riguardanti l'attività istituzionale, è possibile comunicare l'intero importo della fattura.
Si evidenzia che le spese relative alle utenze (elettricità, gas, acqua, telefono), che per gli enti non commerciale potrebbero rappresentare la più diffusa ipotesi di oneri promiscui, non costituiscono oggetto di comunicazione (vd., provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013, par. 4.1).

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