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Domenica 22 dicembre 2013

Stalking: la molestia mediante invio di e-mail non ha rilevanza penale

a cura di: Studio Legale Gabriella Filippone


La Corte di Cassazione ha esaminato diversi aspetti del reato di stalking.
Molteplici sono le modalita' mediante cui puo' configurarsi tale fattispecie criminosa, e, di recente, la Suprema Corte e' giunta ad esaminare anche il continuo ed incessante invio di sms, ritenendo che il disturbo arrecato alla vittima con tale assillante atteggiamento e' da considerarsi "invasivo" della sua sfera personale, cosi' da potersi definire "molestia", idonea alla configurazione del reato.

Di questo parere la sentenza n. 14997/12: la Corte ha respinto il ricorso presentato da un 45enne piemontese che era stato condannato dalla Corte d'Appello di Torino per i reati di maltrattamento e di atti persecutori nei confronti della moglie. La difesa lamentava che la sentenza di condanna non teneva conto dell'incapacità di intendere e di volere dell'uomo, dovuta all'abuso di alcol ma con la citata sentenza la Corte ha stabilito che "non è rilevante ai fini dell'esclusione o dell'attenuazione della colpevolezza il fatto che il molestatore telefonico fosse ubriaco".

Altro importante aspetto analizzato dalla Corte in questa sentenza concerne la durata della molestia, la configurabilità del reato e la punibilità del reo: "il reato di cui all'art. 612 bis c.p. non richiede una particolare durata temporale delle condotte, essendo sufficiente la mera reiterazione delle stesse, ravvisabile anche nella commissione di due episodi di minaccia o molestia".

Il continuo ed assillante invio di e-mail: la Corte si e' trovata a valutare se anche l'invio incessante di posta elettronica, alla stregua degli sms, possa arrecare alla vittima un disturbo tale da poter configurare il reato di stalking.
La Cassazione, con la sentenza n. 44855/2012, ha affermato che non si configura alcuna molestia se giunge alla vittima sotto forma di mail. La differenza sostanziale che i giudici hanno fatto rispetto all'invio di sms è che questi sono invasivi e disturbano la vittima, le mail invece possono essere cancellate senza essere aperte.

La decisione ha riguardato il caso di un ufficiale addetto alle comunicazioni radio che a bordo di una nave crociera aveva conosciuto una ragazza instaurando con la stessa una relazione, poi interrottasi. La Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso presentato dall'imputato perché non ha ritenuto invasivi i messaggi di posta elettronica inviati dall'ufficiale di Marina alla donna che lo aveva respinto.

Certamente le mail importunavano la donna ma il fatto che la stessa potesse cestinarle senza leggerle ha portato il giudizio della corte verso una decisione diversa da quella presa per gli sms.
La Cassazione ha accolto i motivi del ricorrente: ha rilevato che "il reato di molestie non si può verificare qualora si tratti di messaggi di posta elettronica privi, in quanto tali, del carattere della invasività" tipica dei messaggi sms.

Attribuita dunque una diversa valenza all'invio di e-mail rispetto all'invio di sms; mediante posta elettronica non si arreca molestia ai danni della vittima, e, quindi, non si configura il reato di stalking, poiche' le e-mail possono essere ignorate o, cestinate dalla vittima senza l'obbligo della stessa di aprirle e leggerne il contenuto.

I giudici hanno pertanto ritenuto che lo stalking mediante invio di e-mail non abbia rilevanza penale, perche', ai sensi dell'art. 530 del codice di procedura penale, "il fatto non e' previsto dalla legge come reato".

La molestia via mail non ha rilevanza penale.  A stabilirlo è anche la recentissima sentenza n. sentenza 24510/2013 della Corte di cassazione, che ha rigettato la condanna al pagamento di 200 euro di multa inflitta dal tribunale di Cassino ad uomo accusato di molestie per aver inviato ad una donna un messaggio tramite mail contenente "apprezzamenti gravemente lesivi della dignità e dell'integrità personale e professionale" del convivente della destinataria.

Il Tribunale di Cassino, che infliggeva l'ammenda, aveva ritenuto configurata la molestia tramite mail, ed assimilabile a quella telefonica, con riferimento all'articolo 660 del codice penale, relativo al reato di molestie o disturbo alle persone:  "la dizione 'telefono' comprende gli altri analoghi mezzi di comunicazione a distanza".

La Cassazione ha espresso un diverso concetto: il fatto che la posta elettronica utilizzi la linea telefonica non ne fa un mezzo simile al telefono. Secondo la sentenza della Corte la posta elettronica "utilizza la rete telefonica e la rete cellulare delle bande di frequenza, ma non il telefono, né costituisce applicazione della telefonia, che consiste, invece, nella teletrasmissione in modalità sincrona, di voci o di suoni".

La Cassazione si è interrogata sulla possibilità di equiparare "la molestia col mezzo del telefono all'invio di corrispondenza elettronica sgradita, che provochi turbamento o, quantomeno, fastidio".
Si è osservato in sentenza che la comunicazione via mail è "asincrona" e l'invio di un messaggio di posta elettronica, alla stregua di una lettera spedita tramite il servizio postale, non comporta - a differenza di una telefonata - l'immediata interazione tra mittente e destinatario.

E' stato rilevato infatti che la modalità della comunicazione tramite posta elettronica dell'azione del mittente si esaurisce nella memorizzazione di un documento di testo (con la possibilità di allegare immagini, suoni o sequenze audio-visive) in una determinata locazione dalla memoria dell'elaboratore del gestore del servizio, accessibile dal destinatario.
La comunicazione si perfeziona solo se e quando il destinatario, connettendosi all'elaboratore e accedendo al servizio, attivi una sessione di consultazione della propria casella di posta elettronica e proceda alla lettura del messaggio; la posta elettronica non comporta -a differenza della telefonata o della citofonata- "nessuna immediata interazione tra il mittente e il destinatario, né alcuna intrusione diretta del primo nella sfera delle attività del secondo".

Le mail dunque possono essere ripetutamente cancellate e non prevedono una risposta, un'interazione con chi le invia, possono però suscitare turbamento. Secondo i giudici della Corte "l'evento immateriale o del turbamento del soggetto passivo costituisce condizione necessaria ma non sufficiente"; "il mezzo telefonico assume rilievo proprio per il carattere invasivo della comunicazione alla quale il destinatario non puo' sottrarsi, se non disattivando l'apparecchio telefonico, con conseguente lesione della propria liberta' di comunicazione, costituzionalmente garantita". La considerazione è la stessa anche per gli sms, dato che, ricorda la Cassazione, il destinatario "e' costretto a percepirli".

Conclude la Corte: "la avvertita esigenza di espandere la tutela del bene protetto della tranquillità della persona incontra il limite coessenziale della legge penale, costituito dal principio di stretta legalità e di tipizzazione delle condotte illecite", sancito anche dalla Costituzione.

La Cassazione ha pertanto riconosciuto che la posta elettronica è meno invasiva degli sms e "turba" minimamente la privacy: le mail di insulti possono non costituire "molestia" e per la punibilità serve una querela "per ingiuria". In tema di cyberstalking sarà dunque più complesso perseguire chi insulta qualcuno tramite posta elettronica.

Avv. Gabriella Filippone

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