Le istruzioni, da quest'anno leggibili "a tutta pagina" e non più su tre colonne, richiamano, in primo luogo, le misure sulle sanzioni previste in caso di dati errati, per le dichiarazioni presentate dopo il 6 luglio 2011 (Dl 98/2011).
In particolare, per l'omessa presentazione del modello, la sanzione è pari al massimo importo previsto per le violazioni sul contenuto e sui documenti delle dichiarazioni (2.065 euro), mentre, in caso di accertamento, è elevata del 50% la misura minima e massima prevista per l'ipotesi di dichiarazione infedele ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell'Irap, qualora venga omessa la presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
E' poi evidenziato un avviso per gli "ex minimi": i contribuenti che nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2010 o precedenti hanno cessato di avvalersi dello specifico regime, dovranno fornire alcuni dati contabili, da indicare nei quadri F, G e X, senza tener conto degli effetti derivanti dall'applicazione del principio di cassa correlato a quel regime.
Per ciascuno dei 206 studi di settore applicabili al periodo d'imposta 2011 è stato predisposto un quadro X "Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore", in cui andranno indicati i dati necessari per consentire l'applicazione dei correttivi introdotti per tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati. La revisione congiunturale, approvata con decreto ministeriale (sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno), ha la finalità di "riequilibrare" la stima dei risultanti derivanti dall'applicazione degli studi, prendendo in considerazione le mutate condizioni economiche.
Attraverso il nuovo quadro V ("Ulteriori dati specifici"), il contribuente può segnalare se si trova in una delle seguenti condizioni: svolgimento di attività sotto forma di cooperativa a mutualità prevalente, redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali, adozione del regime dei "minimi"; ovvero, se esercita in maniera prevalente l'attività di "consorzio di garanzia collettiva fidi", "bancoposta" o "affitto di aziende", può fornire le informazioni necessarie ai fini del diverso utilizzo delle risultanze dello studio.
Con il quadro Z, invece, vengono richieste ulteriori informazioni utili all'aggiornamento degli studi, evitando in tal modo l'invio di uno specifico questionario.
Il provvedimento, infine, definisce le caratteristiche di stampa e le modalità di predisposizione dei dati da trasmettere all'Agenzia delle Entrate. L'invio deve avvenire, insieme alla dichiarazione dei redditi modello Unico, direttamente attraverso il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline) ovvero avvalendosi degli incaricati abilitati.
r.fo.