le nuove norme introducono come criterio di collegamento quello della residenza abituale del defunto.
Nel caso di successioni UE, si tratterà, dunque, di individuare dove il defunto aveva stabilito il proprio "centro di interessi" (nel nostro codice civile si parlerebbe di "domicilio") sulla base di circostanze oggettive (ad es., la stabile permanenza in un determinato luogo) e soggettive (ad es., il fatto che il defunto avesse manifestato in vita l'intenzione di stabilire la propria residenza in quel determinato luogo al di fuori del proprio Stato).
E se il defunto non avesse alcuna residenza abituale? In questo caso il Regolamento prevede il ricorso a due criteri suppletivi, ossia alla legge dello Stato d'origine del de cuius o, in subordine, alla legge dello Stato nel quale si trovano i suoi beni "principali".
In ogni caso, indipendentemente dal criterio della residenza abituale, il Regolamento consente al de cuius di scegliere come legge che regolerà la propria successione quella dello Stato in cui egli abbia la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte.
Tassazione dell'eredità. Cosa cambia?
Le modifiche previste dal Regolamento UE 650/2012 se, da un lato, introducono importanti novità circa la legge applicabile alla successione, dall'altro, lasciano immutate le disposizioni fiscali (il Regolamento, infatti, "non concerne la materia fiscale, doganale e amministrativa"). Restano, dunque, in vigore le precedenti disposizioni. Pertanto, nel caso in cui il defunto, anche se cittadino di altro Stato, abbia la propria residenza anagrafica in Italia, l'eredità sarà tassata sulla base delle leggi italiane. Diversamente, se il defunto risiedeva anagraficamente all'estero, si applicherà la legge italiana solo per la tassazione dei beni del defunto esistenti in Italia (ad es., un immobile in territorio italiano).