SOMMARIO: 1. INTRODUZIONE - 2. BREVI CENNI ALLA DOTTRINA ED ALLE ALTERNE PRESE DI POSIZIONE DELLA GIURISPRUDENZA SUL TEMA DELLA LEGITTIMITÀ DELLO SCOMPUTO DELLE RITENUTE NON CERTIFICATE E DELLA RESPONSABILITÀ IN SOLIDO DEL SOSTITUITO - 3. ARGOMENTAZIONI POSTE A FONDAMENTO DELLA CRITICA AL RECENTE ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE; 3.1 Significato da attribuire al tenore letterale delle norme; 3.2 Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie; 3.3 Brevi riflessioni su concetto di "solidarietà passiva" e sulla "responsabilità sul fatto degli ausiliari" - 4. QUESTIONI ANCORA APERTE; 4.1 Riferimento limitato ai redditi di lavoro autonomo e d'impresa; 4.2 Contenuto, valenza probatoria e modalità di allegazione dei documenti diversi dalla certificazione - 5. CONCLUSIONI.
1. INTRODUZIONE
L'Agenzia delle entrate pare aver finalmente preso posizione in relazione alla dibattuta questione della legittimità o meno dello scomputo delle ritenute effettivamente subite dai contribuenti i quali risultano essere nondimeno sprovvisti della certificazione che il sostituto d'imposta è tenuto a rilasciare ai sensi dell'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 .
Il tema delle ritenute effettivamente applicate, seppur non certificate, è stato oggetto di numerosi interventi, sia dottrinali che giurisprudenziali, volti a chiarire le conseguenze derivanti dal comportamento del contribuente il quale, avendo sopportato le ritenute previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e benché sprovvisto della sopracitata certificazione, abbia proceduto a scomputare i relativi importi dall'imposta sul reddito , posto che l'art. 36-ter, comma 2, lett. a), del D.P.R. n. 600/1973, dispone che, in sede di controllo formale delle dichiarazione, gli Uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria possono escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti, tra l'altro, "... dalle certificazioni richieste ai contribuenti". In particolare, i dubbi scaturiti dalla fattispecie in esame riguardavano la possibilità per il contribuente di porre rimedio all'assenza della certificazione mediante l'esibizione di altri documenti comprovanti l'avvenuto assoggettamento a ritenuta dei compensi percepiti e, conseguentemente, la fondatezza delle pretese avanzate dall'Amministrazione finanziaria, volte, ciò nonostante, ad ottenere un ulteriore pagamento dell'imposta da parte del contribuente impossibilitato a produrre la certificazione.
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