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Giovedì 23 maggio 2013

TARES, ecco le caratteristiche del nuovo tributo

a cura di: AteneoWeb S.r.l.


Soggetti interessati e principali scadenze della Tassa sui Rifiuti e Servizi.
La Tassa sui Rifiuti e Servizi, meglio nota come Tares, è stata introdotta dal Dl. 201/2011 (Decreto Salva Italia). Il tributo comunale è dovuto a partire dal 1° gennaio 2013 e ha come obiettivo principale la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, oltre che dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
Il legislatore ha individuato con precisione i soggetti tenuti al versamento. L'art. 14, comma 3, Dl. 201/2011, stabilisce infatti che ‘il tributo e' dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani'.
Possesso, occupazione e detenzione non sono però gli unici parametri di riferimento: come sottolineato dal comma 6 del suddetto articolo, per la corretta individuazione dell'obbligo impositivo è necessario valutare l'elemento temporale legato all'utilizzo. Il decreto stabilisce che ‘in caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo e' dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie'. L'indicazione è stata inserita per individuare in maniera più semplice e lineare il soggetto debitore, nel caso in cui locali o aree scoperte siano stati occupati da diversi potenziali contribuenti nel corso del periodo d'imposta di riferimento.

SCADENZE

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la circolare n. 1/DF del 29 aprile scorso, ha fornito importanti chiarimenti sulla tempistica di pagamento della Tares per l'anno 2013. Il numero e la scadenza delle rate di versamento del tributo sono stabilite da ogni singolo Comune; l'Amministrazione ha il solo obbligo di rendere pubbliche, anche attraverso il sito internet ufficiale, le decisioni prese in materia, con un anticipo minimo di trenta giorni dalla data di versamento.
Nel caso in cui le entità territoriali decidano di non intervenire con provvedimenti autonomi, le date di versamento per il 2013 sono:

luglio 2013 (comprensiva delle scadenze di gennaio e aprile) ottobre 2013.

L'ultima rata, secondo quanto disposto dall'art. 10, comma 2, lett. c) del Dl. 35/2013, conterrà ‘la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato, riservata allo Stato'.


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