In quest'ultima ordinanza, sulla quale avrà la parola finale la Suprema Corte a sezioni unite, si legge chiaramente come non sia ormai possibile considerare, ai fini del tributo in questione, un telefonino una "stazione radioelettrica" che giustifichi la debenza. Non solo e non tanto per la natura fisica dell'oggetto in sé per sé, quanto per la disciplina normativa che ha escluso, col tempo e con le innovazioni europee, detta assimilazione. In estrema sintesi, si afferma che:
il d. lgs. 269/2001 che attua la direttiva 5/1999, sottrae i telefonini alla licenza di esercizio prevista dall'art. 160 T.U. del 2003; citando l'ordinanza: "(...) nel diverso sistema regolato dalla direttiva 5/1999 l'utente finale può acquistare sul mercato ed utilizzare liberamente l'apparecchio terminale di comunicazione, senza dover richiedere ed ottenere alcuna autorizzazione da parte del Ministero"; nessuna tassa è dovuta sull'uso dei cellulari perché nessun "lavoro", "controllo", "supervisione" o "servizio" viene svolto dallo Stato come contropartita. Si legge: "le norme speciali comunitarie in materia di apparecchi terminali di comunicazione affermano il principio di libera circolazione degli apparecchi e non prevedono un intervento preventivo di tipo autorizzatorio della Amministrazione pubblica in ordine all'impiego dell'apparecchio terminale da parte dell'utente finale, gravando esclusivamente sul fabbricante o il suo mandatario l'obbligo di immettere sul mercato dispositivi conformi ai requisiti essenziali e tecnici prescritti dalle norme comunitarie, previa esecuzione delle prove tecniche indicate da uno degli ‘organismi notificati' designati dal Ministero".In altre parole, la tassa ha senso se è in qualche modo giustificata dall'operato, fosse anche di verifica e controllo, pubblico.
In questo quadro si è inserita la disposizione del governo, che ha come logico ed unico obbiettivo quello di salvare la cassa, non anche quello di giustificare o chiarire alcunché: ai fini del tributo "stazione radioelettrica" è anche il telefonino. Punto e basta.
Ora, a tale provocazione (che umilia il lavoro dell'interprete e mira a tacitarlo) ci auguriamo che i magistrati reagiscano secondo legge, dando alle parole il significato che meritano e alle norme il contenuto che effettivamente portano, adeguato ai tempi e al nostro stare in Europa.
Aggiungiamo, infine, una domanda: perché mai i telefonini usati da chi ha l'abbonamento sarebbero "stazioni radioelettriche" da tassare, mentre quelli usati da chi acquista le mere ricariche no? Secondo decreto legge, si può interpretare autenticamente una norma scrivendo, di fatto, che i primi sono mele, i secondo pomodori?