Con la conversione in legge del decreto 4 luglio 2006, n. 223, all'articolo 36 sono stati introdotti, tra gli altri, i commi 6-bis e 6-ter. Il comma 6-bis interviene a modificare l'articolo 102 (ammortamento dei beni materiali), comma 7, del Tuir, specificando, per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del Tuir, la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria.
L'articolo 164 del Tuir riguarda, in generale, i limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni. Per la deduzione dei canoni di leasing, vige la condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con decreto del ministro dell''Economia e delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Come precisa il comma 2 dell'articolo 102, i coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.
I beni di cui alla citata lettera b) del comma 1 sono le autovetture e gli autocaravan, di cui alle lettere a) ed m) del comma 1 dell'articolo 54 del Dlgs 285/1992(1), i ciclomotori e motocicli, il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1), del medesimo articolo 164 del Tuir, cioè un utilizzo come beni non esclusivamente strumentali nell'attività dell'impresa.
Per tale particolare categoria di beni, viene ora previsto che "la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2" dell'articolo 102 del Tuir.
E' il caso di precisare, inoltre, che l'articolo 36, comma 5, del Dl 223/2006, ha escluso, per i mezzi di trasporto sopra indicati, la possibilità dell'ammortamento anticipato nell'esercizio di entrata in funzione e nei due successivi.
Ai fini contabili, considerando i principi internazionali, lo Ias 16 non prevede delle rigide categorie, ma si limita a fornire, nel paragrafo 37, degli esempi indicando: terreni, terreni e fabbricati, macchinari, navi, aerei, autoveicoli, mobili e attrezzature e macchine d'ufficio. Lo Ias 16, paragrafo 7, prevede che immobili, impianti e macchinari siano iscritti come attività quando è possibile determinare ragionevolmente il costo del bene ed è probabile che i relativi futuri benefici economici affluiranno all'impresa(2).
Sia i principi contabili nazionali che quelli internazionali prevedono l'iniziale iscrizione delle immobilizzazioni materiali al costo, comprensivo degli oneri di diretta attribuzione (Ias 16, paragrafo 16 e seguenti). Peraltro, qualora il costo contenga anche una componente finanziaria implicita, in quanto il termine di pagamento eccede i normali termini di dilazione e non sono esplicitati interessi, i principi contabili internazionali prevedono espressamente che tale componente finanziaria, relativamente alla quota attribuibile al periodo successivo a quello nel quale il cespite diviene disponibile per l'uso, deve necessariamente essere separata e contabilizzata autonomamente come interesse. Anche il principio contabile nazionale n. 19, contiene una disciplina similare, da applicarsi alle situazioni in cui i debiti hanno scadenza che eccede significativamente l'esercizio e non comportano un interesse passivo esplicito, ovvero il tasso sia notevolmente inferiore a quello di mercato.
Secondo lo Ias 17, invece, la classificazione delle operazioni di leasing finanziario si basa sulla attribuzione al locatario dei rischi e dei benefici derivanti dal bene locato. Nel definire quale criterio di identificazione della natura del contratto l'analisi della sostanza dell'operazione alla data di stipula del contratto, lo Ias 17 fornisce alcuni esempi di situazioni che, individualmente o congiuntamente, potrebbero di norma indicare che si è di fronte a un leasing finanziario:
a. il locatore trasferisce la proprietà del bene al locatario al termine del contratto di leasing
b. il locatario ha l'opzione di acquisto del bene a un prezzo che ci si attende sia sufficientemente inferiore al fair value (valore equo) alla data alla quale si può esercitare l'opzione, cosicché, all'inizio del leasing, è ragionevolmente certo che essa sarà esercitata
c. la durata del leasing copre la maggior parte della vita economica del bene anche se la proprietà non è trasferita
d. all'inizio del leasing il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti 18 per il leasing equivale almeno al fair value (valore equo) del bene locato
e. i beni locati sono di natura così particolare che solo il locatario può utilizzarli senza dover apportare loro importanti modifiche.
Ulteriori indicatori che, individualmente o congiuntamente, potrebbero condurre a classificare un leasing come finanziario possono rinvenirsi nella guida Oic 2 del 2005.
Ritornando alla normativa fiscale del Dl n. 223/2006, il comma 6-ter dell'articolo 36 ha specificato che la disposizione sull'ammortamento dei beni di trasporto si applica con riferimento ai canoni relativi a contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (12 agosto 2006).
NOTE:
Il decreto legislativo n. 285/1992 si riferisce alle autovetture intese come veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente e agli autocaravan intesi quali veicoli aventi una speciale carrozzeria e attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente. A tal fine - afferma il documento n. 2 del 2005 dell'Organismo italiano di contabilità - sulla base delle previsioni contenute nel paragrafo 57 del Framework, deve essere considerato il momento in cui rischi e benefici legati al bene sono trasferiti all'impresa, indipendentemente dal passaggio formale della proprietà che, generalmente, costituisce il momento di iscrizione nei principi contabili italiani. La conseguenza più rilevante di tale diversità si ha nella contabilizzazione delle operazioni di locazione finanziaria.Mario Leone