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Martedì 14 agosto 2012

Vendita di energia da fotovoltaico: è reddito d'impresa per i condòmini

a cura di: FiscoOggi


La cessione dietro compenso dell'elettricità, derivante dall'accordo tra i proprietari dello stabile, individua l'esistenza di una società di fatto tra gli aderenti all'iniziativa.
Configura un'attività commerciale abituale e imponibile la produzione di energia solare ceduta alla rete dai condòmini. La risoluzione 84/E del 10 agosto chiarisce i dubbi sollevati dal Gestore dei servizi energetici (Gse) riguardanti le modalità di tassazione degli impianti con potenza superiore ai 20 kW.

L'attività commerciale
Le ipotesi per cui la vendita di energia generata da impianti fotovoltaici è considerata attività commerciale erano già state individuate (circolare 46/E del 2007) nelle produzioni superiori ai 20 kW o nei casi in cui l'energia prodotta, anche se inferiore a tale misura, viene ceduta totalmente alla rete del Gse.
Il caso in questione pone soluzione alla richiesta di chiarimenti riguardante la tassazione degli impianti che, secondo i criteri precedenti, svolgono attività commerciale in relazione all'energia venduta.

Il soggetto da tassare
Il condominio, rappresentando una particolare forma di entità di carattere amministrativo (articoli 1117 e seguenti del cc), non può configurarsi come soggetto che svolge l'attività di produzione e vendita dell'energia. Va perciò individuato a chi attribuire il reddito.

La risoluzione evidenzia che anche in presenza del solo accordo verbale di esercitare un'attività commerciale, o con un comportamento idoneo a dimostrare l'intenzione di stipulare tale accordo, si può individuare una società di fatto.
A prescindere dalle modalità con cui si perfeziona l'intesa, è identificato un contratto sociale con la presenza dell'elemento oggettivo, il conferimento di beni e servizi finalizzato alla formazione di un fondo comune, e quello soggettivo, la comune intenzione di unirsi al fine di conseguire proventi.

Nel caso specifico, però, restano esclusi dalla società di fatto i condòmini che non hanno approvato la decisione e che non traggono vantaggio dall'investimento.

Le conclusioni
La società di fatto che gestisce un impianto di produzione di energia è un soggetto commerciale, deve quindi emettere fattura al Gestore per l'elettricità immessa in rete e il Gse deve operare nei suoi confronti la ritenuta del 4% (articolo 28 Dpr 600/73).
Anche ai fini dell'Iva, come per le imposte dirette, la società tra i condòmini si manifesta come autonomo soggetto d'imposta ed è quindi tenuta alla presentazione delle dichiarazioni fiscali.

r.fo.


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