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Giovedì 30 aprile 2015

Versamento tassa sulle imbarcazioni

a cura di: Studio Valter Franco


Art. 16 del D.L. 201 DEL 6/12/2011 c.d. "Decreto Salva Italia" - TASSA SULLE IMBARCAZIONI.
Convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 214 - modificato dall'art. 60 bis del D.L. 24/01/2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla Legge 24/3/2012 n. 214 - Ulteriormente modificato dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69.
Convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.

Dal 1° maggio 2012 le unità da diporto sono soggette al pagamento di una tassa annuale che è da versarsi entro il 31 maggio di ogni anno.

Soggetti tenuti al pagamento: proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, gli utilizzatori in forza di contratto di locazione finanziaria.

Riduzioni: comma 3

alla metà per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri utilizzate dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia alla metà per le unità a vela con motore ausiliario con rapporto tra superficie velica e potenza del motore espresso in kw. non sia inferiore a 0,5.

comma 15 ter: la tassa è ridotta come segue:

del 15% dopo cinque anni dalla costruzione dell'unità da diporto del 30% dopo dieci anni dalla costruzione dell'unità da diporto del 45% dopo quindici anni dalla costruzione dell'unità da diporto

i predetti periodi decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione.

Non si applica: comma 4

unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici unità obbligatorie di salvataggio battelli di servizio (purché rechino l'indicazione dell'unità da diporto al cui servizio sono posti) unità che si trovino in un'area di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio

Esenzioni: comma 5 - unità possedute da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente per fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso

comma 5 bis:

la tassa non è dovuta per le unità nuove con targa di prova nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, manutentore o distributore la tassa non è dovuta per le unità usate ritirate dai cantieri o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto.

Modalità di pagamento: Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 24/04/2012
- (modello F24 elementi identificativi)
- Codice Tributo Risoluzione Agenzia Entrate 39/e del 24.04.2012 (utilizza il link a fine articolo per visualizzare il Provvedimento e la Risoluzione)

Nel modello elementi identificativi occorrerà indicare:

Contribuente: normali dati anagrafici del versante Nel campo "tipo" inserire la lettera R Nel campo elementi identificativi inserire la sigla di iscrizione dell'unità da diporto Nel campo codice inserire il codice tributo 3370 Nel campo anno di riferimento inserire il codice 2015

Controlli Capitanerie di Porto, forze preposte alla tutela e sicurezza in mare, forze di pubblica sicurezza, organi di polizia giudiziaria e tributaria - in caso di violazione redigono processo verbale che trasmettono alla Dir. Prov. Agenzia delle Entrate

Sanzioni per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 200% al 300% della tassa dovuta - Le sanzioni possono essere definite entro 60 giorni dalla data del processo verbale mediante il pagamento dell'imposta e con riduzione della sanzione minima al 50% (in pratica con versamento dell'imposta e sanzione ridotta (!) pari al 100% dell'imposta.

MISURA DELL'IMPOSTA - importi dovuti dal 2013 - importi da versarsi nel 2014-2015 (salvo le riduzioni prima indicate)

[a) euro 800 per le unita' con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri ; ] (1)
[b) euro 1.160 per le unita' con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri ; ] (2)
c) euro 870 per le unita' con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
d) euro 1.300 per le unita' con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;
e) euro 4.400 per le unita' con scafo di lunghezza da 20,01 a 24 metri;
f) euro 7.800 per le unita' con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;
g) euro 12.500 per le unita' con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;
h) euro 16.000 per le unita' con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;
i) euro 21.500 per le unita' con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
l) euro 25.000 per le unita' con scafo di lunghezza superiore a 64 metri

(1) - (2) Lettera abrogata dall'articolo 23, comma 2, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.

Visualizza la scheda informativa sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Rag. Valter Franco

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