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Lunedì 2 dicembre 2013

Via libera al 'redditometro': il Garante per la privacy prescrive all'Agenzia delle entrate, una serie di misure e accorgimenti a garanzia della privacy dei cittadini

a cura di: Studio Legale Gabriella Filippone



Il Garante per la privacy ha dato il via libera al cosiddetto "redditometro", prescrivendo all'Agenzia delle entrate, con comunicato stampa del 21 novembre 2013, l'adozione di una serie di misure e accorgimenti per ridurre al minimo i rischi per la privacy delle persone.

Per confrontare i redditi dichiarati e le spese effettuate e per individuare i contribuenti da sottoporre a controlli, il redditometro si basa sul trattamento automatizzato di dati personali in possesso dell'Agenzia delle entrate, si tratta di dati comunicati dal contribuente stesso o da soggetti esterni e sull'imputazione anche di spese presunte.

Il trattamento comporta dei rischi per la privacy; il rischio detto ha richiesto la verifica preliminare dello strumento del redditometro da parte del Garante.

Nel corso della verifica svolta sul sistema di accertamento sintetico del reddito sono emersi numerosi profili di criticità in ordine: alla qualità ed esattezza dei dati utilizzati dall'Agenzia delle entrate; all'individuazione in via presuntiva della spesa sostenuta dal contribuente che riguardano aspetti della vita quotidiana (tempo libero, libri, pasti ristorante etc etc.); all'informativa da rendere al contribuente.

Le misure che renderanno il nuovo redditometro conforme alla normativa sulla privacy:

profilazione: il reddito del contribuente potrà essere ricostruito unicamente con spese certe e spese che valorizzano elementi certi; non si potranno utilizzarsi spese presunte basate sulla media Istat; spese medie Istat: i dati delle spese medie Istat non possono determinare l'importo di spese frazionate e ricorrenti (es. abbigliamento) per le quali il fisco non ha evidenze certe. I dati Istat sono riferibili allo standard di consumo medio familiare, motivo per cui non possono essere ricondotti correttamente ad alcun individuo, se non con notevoli margini di errore in eccesso o in difetto; fitto figurativo: il cosiddetto "fitto figurativo" (attribuito al contribuente senza abitazione in proprietà o in locazione nel comune di residenza) non potrà esssere utilizzato come criterio per selezionare i contribuenti da sottoporre ad accertamento, se necessario potrà essere utlizzato a seguito del contraddittorio.
esattezza dei dati: l'Agenzia dovrà prestare particolare attenzione alla qualità e all'esattezza dei dati che saranno ritenuti idonei a prevenire e correggere le evidenti anomalie riscontrate nella banca dati o tra famiglia fiscale e anagrafica;
informativa ai contribuenti: il contribuente dovrà essere informato, con apposita informativa allegata al modello di dichiarazione dei redditi e disponibile anche sul sito dell'Agenzia delle entrate, riguardo al fatto che i suoi dati personali saranno utilizzati anche all'accertamento del redditometro;
contraddittorio: nell'invito al contraddittorio dovrà essere chiaramente indicata al contribuente la natura obbligatoria o facoltativa degli ulteriori dati richiesti dall'Agenzia (es. estratto conto) e le conseguenze in ordine ad un eventuale rifiuto anche parziale a rispondere.
Dati presunti di spesa, disancorati da un elemento certo e quantificabili esclusivamente sulla base delle spese Istat, non potranno costituire oggetto del contraddittorio, poichè la richiesta di tali dati è in conflitto con i principi generali di riservatezza e protezione dati, sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Fonte: Biancamaria Consales, Diritto.it
Avv. Gabriella Filippone

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