Precisiamo che si configura un obbligo di preventiva estinzione dei debiti iscritti a ruolo e non una "riserva indisponibile" del credito pari all'ammontare di tali debiti. In altri termini, al contribuente titolare di crediti di importo superiore a quello iscritto a ruolo, non è consentito effettuare alcuna compensazione se non assolve, preventivamente, l'intero debito per il quale è scaduto il termine di pagamento, unitamente con i relativi accessori.
La norma fa esplicito riferimento alle "imposte erariali". Riguarda quindi le sole imposte erariali e i relativi accessori (quelle indicate nella sezione erario del modello F24 e quindi ad esempio, IRPEF, IRES, IVA ed altre imposte indirette). Esclude invece i tributi locali e i contributi di qualsiasi natura (ICI/IMU, contributi previdenziali, premi INAIL, diritti camerali, sanzioni da codice della strada, ecc).
Nelle ipotesi in cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione, la decorrenza dei termini decadenziali per la notificazione dell'atto di contestazione decorre dal giorno successivo alla data della definizione della contestazione medesima.
L'indebita compensazione è punita con una sanzione pari al 50% degli importi iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento e non può, comunque, superare il limite del 50% dell'ammontare indebitamente compensato.
La sanzione per indebita compensazione non può essere applicata finché sulla iscrizione a ruolo penda contestazione in sede giurisdizionale o amministrativa. In tal caso i termini per applicare la sanzione decorrono dal giorno successivo alla definizione della contestazione.
Il pagamento delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori può essere effettato, anche parzialmente, mediante la compensazione di crediti relativi alle stesse imposte.
Il pagamento deve avvenire con il modello F24 accise - Sezione accise/Monopoli con i codici tributo e le modalità indicate dalla Risoluzione Ministeriale 18/E del 21 febbraio 2011.