Con Risposta n. 27 del 12 febbraio l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la donazione con clausola di premorienza è considerata valida ai fini del rispetto dei requisiti per l’agevolazione "prima casa", disciplinata dalla lettera c) della Nota II-bis del Dpr n. 131/1986 in quanto, al momento dell'acquisto della nuova abitazione, il donante non risulta più titolare dell'immobile donato, soddisfacendo così le condizioni necessarie per ottenere il beneficio fiscale.
La donazione, difatti, è immediatamente efficace, realizzando il trasferimento della titolarità dell'immobile alla madre donataria al momento della stipula dell'atto.