L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le risposte alle domande più frequenti in merito alle modalità di compilazione dell’autodichiarazione per gli Aiuti di stato Covid 19, che attesta il rispetto dei requisiti indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework”.
Uno dei nuovi chiarimenti forniti riguarda il calcolo degli interessi da recupero, al fine di limitare il più possibile errori da parte del soggetto che, volontariamente, restituisce gli aiuti fruiti illegittimamente.
Le Entrate confermano che gli interessi cd. "da recupero" risultano inclusi nella nozione di aiuti unionali, con tutte le conseguenze da ciò derivanti.
Ai fini della determinazione dei citati interessi, viene chiarito, nell’ipotesi di allocazione degli aiuti dal massimale di 800.000 a quello di 1.800.000 previsto per gli aiuti della Sezione 3.1 del Temporary Framework, si deve tener conto del tempo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino al 28 gennaio 2021, ovvero ladata di entrata in vigore del nuovo massimale.
Con riferimento agli aiuti di cui alla Sezione 3.12, viene inoltre chiarito, gli interessi da recupero devono essere calcolati:
per gli aiuti fruiti prima dell’entrata in vigore della Sezione 3.12, per il periodo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino alla data di entrata in vigore della medesima sezione 3.12, se non risulta superato il massimale dei 3.000.000; per gli aiuti fruiti dopo l’entrata in vigore della Sezione 3.12, per il periodo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino al 28 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo massimale di 10.000.000).