Con Provvedimento dell'8 febbraio l'Agenzia delle Entrate informa dell'invio delle comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei contribuenti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le attività finanziarie detenute all’estero e gli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività, come previsto dalla disciplina in materia di monitoraggio fiscale.
Definisce, inoltre, le modalità con cui sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza le informazioni relative all’anno 2018 e successivi, derivanti dal confronto tra i dati ricevuti dalle autorità estere e i dati dichiarativi.
La comunicazione dell'Agenzia Entrate contiene le seguenti informazioni:
codice fiscale, cognome e nome del contribuente; numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta; codice atto; descrizione della tipologia di anomalia riscontrata, che può riguardare gli obblighi di monitoraggio fiscale e/o l’indicazione degli imponibili relativi ai redditi di fonte estera; possibilità per il destinatario di verificare i dati di fonte estera che lo riguardano, accedendo alla sezione “l’Agenzia scrive” del proprio Cassetto fiscale; istruzioni (contenute in un apposito allegato) circa gli adempimenti necessari per regolarizzare la propria posizione, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso; invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, prioritariamente tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nelle informazioni pervenute dalle Amministrazioni estere o abbia già assolto gli obblighi dichiarativi per il tramite di un intermediario residente; modalità per richiedere ulteriori informazioni, contattando la Direzione Provinciale competente, prioritariamente mediante PEC, e-mail o telefono, e, per tutta la durata dell’emergenza Coronavirus, recandosi in ufficio solo nei casi assolutamente indispensabili e dopo averne verificato, previo contatto telefonico, l’effettiva esigenza, come da indicazioni presenti sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.I destinatari della comunicazione possono regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione dei redditi integrativa e versando le maggiori imposte dovute, unitamente agli interessi e le sanzioni ridotte, secondo le modalità sul ravvedimento operoso (articolo 13 del DL n. 472/1997).