Il Decreto Lavoro è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio ed entrato in vigore il giorno successivo.
Il Capo I del Decreto è dedicato all'assegno di inclusione, istituito a decorrere dal 1° gennaio 2024 quale misura di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.
L'Assegno di inclusione è misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, è condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.
E' riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari che comprendano una persona con disabilità, un minorenne o una persona con almeno 60 anni di età, ed in presenza di determinati requisiti.
Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.