Importanti chiarimenti in tema di Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) nella Circolare Inps n. 33 del 4 febbraio.
Per l'anno 2025, a coloro che hanno già beneficiato del sostegno economico, l'assegno viene erogato d’ufficio, in continuità, nel caso in cui nel sistema informativo dell’INPS risulti presente la relativa domanda in stato “accolta”, e quindi non decaduta, revocata, rinunciata o respinta.
Le domande già presentate, infatti, hanno valore anche per gli anni successivi a quello della presentazione, fatto salvo l’onere di comunicare le eventuali variazioni da inserire nel modello di domanda come, ad esempio, la nascita di un figlio o il suo raggiungimento della maggiore età.
L'Istituto precisa inoltre che per determinare l’importo dell’AUU sulla base della corrispondente soglia ISEE è necessaria la presentazione di una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il 2025.
In assenza di ISEE, l’importo dell’AUU viene infatti calcolato a partire dal mese di marzo 2025 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa.
Nella Circolare anche le modalità di calcolo dell’AUU in relazione alle soglie ISEE, i valori degli importi e delle maggiorazioni.