Con notizia pubblicata sul proprio sito internet Cassa Forense illustra le modalità di riscossione dei contributi minimi previdenziali per il 2023 (contributo minimo soggettivo e contributo di maternità).
Relativamente alla contribuzione minima soggettiva obbligatoria Cassa Forense,
con delibera del 2 febbraio scorso, ne ha stabilito la rivalutazione nella seguente misura:
€ 3.185,00 contributo minimo soggettivo intero
€ 1.592,50 con riduzione del 50%
€ 796,25 con riduzione dell’ulteriore 50%
Le riduzioni riguardano i casi previsti dall’ art. 24 comma 2 e art. 25 comma 2 del Regolamento Unico della Previdenza Forense, limitatamente ai primi sei/otto anni di iscrizione alla Cassa.
In attesa dell’approvazione da parte dei Ministeri competenti dei suddetti importi, precisa Cassa Forense, le prime tre rate del 28 febbraio, 30 aprile (martedì 2 maggio) e 30 giugno saranno riscosse, a titolo di acconto, tenendo conto della contribuzione 2022 non rivalutata, mentre la quarta rata del 30 settembre 2023 (lunedì 2 ottobre) sarà determinata a saldo e comprenderà anche la rivalutazione ISTAT dell’8,1%.
Il contributo di maternità verrà invece riscosso in unica soluzione unitamente alla quarta rata, prevista per il pagamento della contribuzione minima obbligatoria del 2023 (30 settembre).
Per i pensionati di vecchiaia il pagamento del contributo di maternità potrà avvenire in unica soluzione, alla scadenza del 30 settembre 2023 (lunedì 2 ottobre) oppure, se già richiesta, tramite trattenuta sui ratei mensili di pensione.
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