Con Risoluzione n. 2/E del 4 gennaio 2022 l'Agenzia Entrate ha istituito i codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo a fondo perduto non spettante (art. 2 del DL n. 73/2021), erogato tramite accredito su conto corrente, e per il versamento dei relativi interessi e sanzioni.
Si tratta, in particolare, dei seguenti codici tributo:
“8137” denominato “Contributo a fondo perduto per attività chiuse – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 2, DL n. 73 del 2021 e art. 11, DL n. 105 del 2021”; “8138” denominato “Contributo a fondo perduto per attività chiuse – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 2, DL n. 73 del 2021 e art. 11, DL n. 105 del 2021”; “8139” denominato “Contributo a fondo perduto per attività chiuse – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 2, DL n. 73 del 2021 e art. 11, DL n. 105 del 2021”.da esporre, in sede di compilazione del modello F24 elide, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento; nella sezione “ERARIO ED ALTRO”: nel campo “tipo”, la lettera “R”; nel campo “elementi identificativi”, nessun valore; nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione (8137, 8138 oppure 8139); nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo, nel formato “AAAA”; nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.