Con Messaggio n. 617 del 9 febbraio l'Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni operative che i datori di lavoro devono seguire per il recupero delle somme anticipate a titolo di integrazione salariale straordinaria (CIGS) in deroga, riconosciuta ai sensi dell’articolo 30 del Decreto Lavoro, oltre alle istruzioni operative per il versamento del contributo addizionale.
In merito alle modalità di esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio e del contributo addizionale da versare, l'Istituto precisa che i datori di lavoro, successivamente all’autorizzazione da parte dell’Istituto per il conguaglio delle prestazioni anticipate, devono valorizzare il nuovo codice causale “L140”, avente il significato di “Conguaglio CIGS decreto legge. n. 48/2023”, relativo ad autorizzazione soggetta al contributo addizionale.
Per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale, invece, i datori di lavoro devono utilizzare il codice causale “E614”, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria decreto-legge. n. 48/2023”.