Con Sentenza n. 309 del 23 luglio 2024 il Consiglio Nazionale Forense ha ricordato che l’art. 68 del Codice Deontologico Forense vieta, senza limiti temporali, al professionista che abbia congiuntamente assistito i coniugi o i conviventi more uxorio in controversie familiari, di assumere successivamente il mandato per la rappresentanza di uno di essi contro l’altro.
Tale previsione, spiega il CNF, costituisce una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto d’interessi, non richiedendosi specificatamente l’utilizzo di conoscenze ottenute in ragione della precedente congiunta assistenza.