Sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 09 settembre 2022 è stata pubblicata la Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico con cui sono definiti i criteri e le procedure per la designazione:
dei commissari liquidatori (artt.2545-terdecies, 2545-septiesdecies secondo comma c.c.); dei commissari governativi (art. 2545-sexiesdecies c.c.); dei liquidatori di enti cooperativi (art. 2545-octiesdecies c.c.).La Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società implementa la banca dati, istituita presso il MISE, e finalizzata alla selezione automatizzata e all'abbinamento dei profesisonisti e dei soggetti interessati a svolgere gli incarichi di commissario liquidatore, commissario governativo e liquidatore di enti cooperativi.
Possono iscriversi alla banca dati:
gli iscritti agli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti, degli esperti contabili e dei consulenti in materia di lavoro, nonché nel registro dei revisori legali; gli esperti in materia di lavoro e cooperazione, ovvero coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali.I suddetti soggetti possono iscriversi ovvero permanere nella banca dati, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui sopra ed in assenza delle seguenti condizioni:
a. dimissioni o mancata accettazione di precedente incarico conferito dall'amministrazione, prodotte senza giustificato e oggettivo motivo;
b. revoca di un precedente incarico, salvo che sia stata disposta per motivi non inerenti la responsabilità diretta, esclusiva e personale del soggetto revocato;
c. preesistente o intervenuto status di interdetto o inabilitato o di soggetto sottoposto a misure di «protezione giudiziaria» ivi compresa l'amministrazione di sostegno ed ogni altra misura che comporti un effetto limitativo sulla capacita' di agire del soggetto;
d. applicazione di misure interdittive, seppure temporanee, disposte anche dall'ordine professionale di appartenenza; e. assoggettamento a procedura concorsuale;
f. applicazione di misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
g. condanne penali, anche in primo grado, o pendenza di determinati procedimenti penali.
Nella Direttiva, vengono inoltre definiti i criteri di selezione dei commissari liquidatori, commissari governativi e liquidatori di enti cooperativi e definita la durata dell'incarico, che è di massimo tre anni, ed eventualmente soggetta a rinnovo in relazione alle esigenze della procedura e in base alle valutazioni annuali dei risultati raggiunti dal professionista nell'espletamento dell'incarico conferito.