Con Ordinanza n. 19616 del 16 luglio 2024 la Corte di Cassazione, Sezione III Civile, si è espressa in tema di risarcimento danni causati da fauna selvatica e, come affermato in precedenti pronunce, ha ribadito che la presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo (ove, come nella specie, danneggiato dall’impatto tra il veicolo stesso e l’animale selvatico ed attore in risarcitoria) concorre, senza prevalere, sulla presunzione di responsabilità a carico del proprietario dell’animale, stabilita dall’art. 2052 c.c.
Con la conseguenza che:
Dunque, nel caso di sinistri causati da fauna selvatica, il giudice non deve prima accertare se il danneggiato abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, e, quindi, solo in presenza di tale prova, applicare la presunzione di cui all’art. 2052 c.c. a carico del proprietario dell’animale.