Con riferimento alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19, il Decreto Cura Italia (art. 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 27) ha previsto tra l'altro che con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.
Le decisioni dei soci extra-assembleari non possono riguardare modificazioni dell'atto costitutivo, il compimento di operazioni che modificano sostanzialmente l'oggetto sociale o ancora modificazioni rilevanti dei diritti dei soci. Sono poi competenza esclusiva dell'assemblea dei soci tutte le decisioni qualora ne faccia richiesta uno o più amministratori oppure soci rappresentanti almeno un terzo del Capitale sociale.
Le norme non specificano cosa si intenda per consultazione scritta e per consenso espresso per iscritto pur prevedendo espressamente tali forme alternative alla decisione assembleare, né d'altro canto quali siano i documenti da cui deve risultare la sottoscrizione del socio.
Nel documento Decisione dei soci di Società a responsabilità limitata mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto abbiamo affrontato, almeno sul piano metodologico, tali questioni.
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