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Mercoledì 12 febbraio 2025

Divieto di avvicinamento: è reato anche se la vittima si avvicina volontariamente

a cura di: AteneoWeb S.r.l.

Con recente Sentenza n. 4936, depositata il 6 febbraio 2025, la Sesta Sezione penale di Cassazione, esprimendosi in tema di delitti contro l’amministrazione della giustizia, ha affermato che integra il delitto di violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di cui all’art. 387-bis cod. pen., anche la condotta di chi, essendo sottoposto alla misura cautelare impositiva di tale vincolo personale, consente che la persona offesa volontariamente gli si avvicini, attesa l’esigibilità del concreto esercizio dello ius excludendi e l’esigenza di conformarsi al criterio di «priorità alla sicurezza delle vittime e delle persone in pericolo», enunciato dall’art. 52 della Convenzione di Istanbul.

La persona offesa, chiarisce la Cassazione, deve potere godere di tranquillità e di libertà di frequentazione dei luoghi e di potersi muovere liberamente con la certezza che il soggetto che minaccia la sua libertà fisica o morale si tenga a distanza, essendo obbligato all'allontanamento anche in caso di incontro fortuito.
Dunque, l'obbligo di evitare ogni possibile contatto con la persona offesa e la prescrizione di mantenere una distanza minima, trovano applicazione anche nel caso in cui non sia l'indagato a cercare volontariamente l'incontro con la vittima: ciò perchè la misura cautelare in questione, per quanto incida sensibilmente sulla libertà di movimento dell'indagato, presenta pur sempre un indubbio profilo di favore per l'indagato, che vedrà una limitazione minore dei propri diritti e delle proprie libertà, essendo l'alternativa rappresentata dalle misure cautelari custoditi ex art. 284 e ss cod. proc. pen.



Fonte: https://www.cortedicassazione.it


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