Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 101 del 21 ottobre, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici (Dl n. 36/2023), con lo scopo di razionalizzarne e semplificarne la disciplina.
Tra le principali novità introdotte, da segnalare le norme relative all'equo compenso.
Il correttivo chiarisce i termini di applicabilità della legge sull’equo compenso (legge 21 aprile 2023, n. 49) al settore dei contratti pubblici, introducento specifici criteri per l'affidamento dei contratti relativi ai servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro, stabilendo che i corrispettivi, determinati secondo quanto stabilito dal “Decreto parametri”, siano utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara, comprensivo dei compensi, nonché degli oneri e delle spese accessori, fissi e variabili.
Inoltre, le stazioni appaltanti procederanno all'aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:
Resta fermo l'obbligo per la stazione appaltante di stabilire un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30%, in modo da valorizzare la componente relativa all'offerta tecnica e dunque, l'elemento qualitativo della prestazione oggetto dell'affidamento.
Il testo prevede inoltre che, all'affidamento dei contratti di servizi di ingegneria e architettura, si applichino le disposizioni sulla verifica delle offerte anomale, con l'effetto di consentire l'esclusione automatica dalla procedura competitiva delle proposte non coerenti con i principi dell'equo compenso.
Infine, si prevede che per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura di importo inferiore a 140.000 euro, oggetto di affidamento diretto, i corrispettivi determinati secondo le modalità previste nel relativo allegato al Codice possano essere ridotti in percentuale non superiore al 20%.