Il datore di lavoro che abbia adempiuto a tutte le prescrizioni in materia di prevenzione del contagio da Covid-19 non è escluso dal rischio di essere sottoposto a un procedimento penale. La norma contenuta nel Decreto Liquidità, infatti, contiene soltanto una generica affermazione di principio, non prevedendo invece un meccanismo "metta al riparo il datore di lavoro". Si è infatti scelta una "formula di compromesso - anche lessicale - che non garantisce al datore di lavoro virtuoso una tutela a tenuta stagna perfetta".
Questa la denuncia dei Consulenti del Lavoro, secondo i quali sono due le questioni che ancora rimangono irrisolte, nonostante l'intervento legislativo:
La norma non parla, infatti, di "esenzione da responsabilità", di "non punibilità" o di "improcedibilità", ed a tale mancanza non può porsi rimedio con il rinvio al contenuto dell'ultima circolare Inail in materia (n. 22/2020), considerato il valore meramente interpretativo della stessa.
Con un quadro normativo così incompleto, prosegue la Fondazione Studi, l'intervento del Giudice sarà ancora più necessario e ciò dimostra, appunto, che non è stato affrontato e risolto il problema posto all'inizio.