Il regime forfettario è stato introdotto per la prima volta dalla Legge di Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014 n.190).
Tale regime, disciplinato dai commi da 54 a 89 della stessa legge, presenta i seguenti tratti fondamentali:
La disciplina del regime ha subito diverse modifiche con le leggi di Bilancio 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145) e 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) e 2023 (Legge 29 dicembre 2022 n. 197), in particolare per quanto riguarda le condizioni di accesso.
Possono accedere al regime forfettario per il 2023 le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che nell’anno precedente (2022):
abbiano conseguito ricavi ovvero abbiano percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro; abbiano sostenuto spese non superiori a 20.000 euro per lavoro accessorio di cui all'art. 70 del D.Lgs n. 276/2003, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all'art. 50, c. 1, lettere c) e c-bis), del TUIR, anche assunti a un progetto (ai sensi degli art. 61 e seguenti del D.Lgs n. 276/2003), comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'art. 53 c. 2, lettera c) e le spese per prestazioni di lavoro dei familiari di cui all'art. 60 del TUIR.Sul tema ti consigliamo la nuova versione del manuale interattivo Guida al regime forfettario 2023, IN PROMOZIONE fino al 17 marzo!
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