Con l'Ordinanza n. 28 del 7 gennaio 2021 la Corte di Cassazione, VI Sezione Civile, ha chiarito che l'accertamento strumentale dello stato di ebrezza (cd. alcooltest) costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile ed impone alla P.G. di dare avviso, al soggetto che vi sia sottoposto, della facoltà di farsi assistere da un difensore, senza però che questo comporti l'obbligo, per i verbalizzanti, di attendere l'arrivo del difensore eventualmente nominato per procedere all'effettuazione del test.