La Legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi da 58 a 62 legge 29 dicembre 2022, n. 19) ha previsto che le mance destinate dai clienti, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, al personale impiegato nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, dunque, siano soggette a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5%.
Con Risoluzione n. 16/E del 17 marzo 2023 l'Agenzia delle Entrate, per consentire ai sostituti d’imposta il versamento dell’imposta tramite modello F24, ha istituito i seguenti codici tributo:
“1067” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità - art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”; “1605” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Sicilia e versata fuori regione - art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”; “1917” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionaliI codici tributo, in sede di compilazione del modello F24, dovranno essere esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, con indicazione, quale “Mese di riferimento” del mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta (00MM) e quale “Anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento (AAAA).