L’articolo 1, comma 354, della L. 207/2024, prevede che i compensi per lavoro straordinario, di cui all’articolo 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità relativo al triennio 2019-2021, erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, siano assoggettati a un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali con aliquota pari al 5%. L’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d’imposta ai compensi erogati a decorrere dall’anno 2025.
Con Risoluzione n. 7 del 31 gennaio l'Agenzia delle Entrate, per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite modello F24 e F24 EP, dell’imposta sostitutiva in argomento, ha istituito i seguenti codici tributo:
Per il modello F24:
“1069” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 354, legge 30 dicembre 2024, n. 207”; “1608” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri dovuta in Sicilia e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 354, legge 30 dicembre 2024, n. 207”; “1924” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri dovuta in Sardegna e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 354, legge 30 dicembre 2024, n. 207”; “1925” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri dovuta in Valle d’Aosta e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 354, legge 30 dicembre 2024, n. 207”; “1309” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 354, legge 30 dicembre 2024, n. 207”.Tali codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, indicando quale “Mese di riferimento” il mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta (00MM) e quale “Anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento (AAAA).
Per il modello F24 EP:
“176E” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 354, legge 30 dicembre 2024, n. 207”; “177E” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri dovuta in Valle d’Aosta e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 354, legge 30 dicembre 2024, n. 207”; “178E” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario versata in Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla regione - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 354, della 30 dicembre 2024, n. 207”.I suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario” (valore F), esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con indicazione nel campo “riferimento A” e nel campo “riferimento B” , del mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta e dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”. I campi “codice” ed “estremi identificativi” non devono essere valorizzati.