Nel periodo di sospensione dalla professione, l’avvocato deve astenersi dal compiere, oltre agli atti strettamente giudiziali, anche tutti quelli da qualificarsi comunque come riservati alla categoria forense, ivi compresi quelli di assistenza non occasionale ma continuativa al fine della tutela di un diritto.
Questo, in sintesi, il principio espresso dal Consiglio Nazionale Forense, nella sentenza n. 173 del 23 settembre 2020.