Con la Sentenza n. 7961/1 del 19 dicembre 2022 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania ha chiarito che possono beneficiare del regime di esenzione dall’IVA anche le attività di trasporto aventi finalità turistico-ricreative, alla pari delle attività di semplice trasporto dei passeggeri.
Il richiamo è all'art. 36bis del DL n. 50/2022 (Decreto "Aiuti"), il quale dispone che l’esenzione si applica “anche quando le prestazioni ivi richiamate siano effettuate per finalità turistico-ricreative, indipendentemente dalla tipologia del soggetto che le rende, sempre che le stesse abbiano ad oggetto esclusivamente il trasporto di persone e non comprendano la fornitura di ulteriori servizi”.