Con la Risposta n. 523 del 21 ottobre 2022 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, alle zucche ornamentali in generale (e quindi anche a quelle utilizzate per Halloween) appartenenti a tipologie non commestibili o tossiche, si deve applicare l'aliquota IVA ordinaria, nella misura del 22%, e non l'aliquota del 4%, che può invece essere applicata solo ed esclusivamente alle zucche commestibili benché utilizzabili anche per scopi ornamentali.
In estrema sintesi, affermano le Entrate, l’Iva sulla vendita delle zucche non dipende dall’utilizzo che se ne fa, bensí dal fatto che siano commestibili o meno.