In materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti [...], l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. 6, con l'Ordinanza n. 2295del 2 febbraio 2021.