La tassatività degli documenti oggetto di trascrizione non può trovare deroga alcuna per motivi legati alla mera semplificazione dell'attività di ricerca presso i registri immobiliari.
I provvedimenti che autorizzano il cambio del cognome, per produrre i loro effetti, devono essere trascritti e annotati, su richiesta degli interessati, negli atti di nascita del richiedente e di coloro che ne hanno derivato il cognome e nell'atto di matrimonio dello stesso richiedente. È una forma di pubblicità notizia che ne esclude la trascrizione. Lo ha precisato il tribunale di Roma, in un provvedimento del 7 aprile 2021.