Integra il delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi la condotta di chi impedisce alla persona offesa di essere economicamente indipendente, nel caso in cui i comportamenti vessatori siano suscettibili di provocare in quest’ultima un vero e proprio stato di prostrazione psico-fisica e le scelte economiche ed organizzative assunte in seno alla famiglia, in quanto non pienamente condivise, ma unilateralmente imposte, costituiscano il risultato di comprovati atti di violenza o di prevaricazione psicologica.
L'importante principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione, Sesta Sezione penale (Sentenza n. 1268 depositata il 13 gennaio 2025), esprimendosi in tema di delitti contro la famiglia.