Con l’entrata in vigore, il 3 agosto 2017 del D.lgs. 117/2017, le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche (Asd e Ssd) hanno la possibilità di assumere anche la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS).
L’organizzazione di attività sportive dilettantistiche costituisce, infatti, una delle “attività di interesse generale” individuate dall’articolo 5 lettera t) del Codice del Terzo Settore (CTS).
Con la Circolare 18/E/2018, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la compatibilità tra le qualifiche di Associazione Sportiva Dilettantistica e Associazione di Promozione Sociale. L’acquisizione della qualifica di Associazione di Promozione Sociale è subordinata alle seguenti condizioni:
l’Associazione deve svolgere le attività di interesse generale o eventualmente “attività diverse” ma nei limiti di cui all’art. 6 Cts; l’Associazione deve avvalersi in prevalenza dell’apporto di volontari; nell’Associazione la presenza di risorse umane retribuite non deve superare il 5% dei soci ovvero, in via alternativa, non deve superare il 50% dei volontari attivi. Le Associazioni Sportive Dilettantistiche devono decidere, con l’entrata in vigore lo scorso 23 novembre del Runts, se rimanere all’esterno del Terzo Settore e continuare a fruire dei benefici Coni oppure se assumere la qualifica di Associazione di Promozione Sociale e fruire dei benefici che il Codice del Terzo Settore ha introdotto.A tale scenario si affianca l’imminente riforma dello Sport che, a sua volta, innoverà la regolamentazione istituendo un nuovo Registro Unico, in sostituzione di quello attualmente tenuto dal Coni.
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