Con Messaggio n. 750 del 20 febbraio l'Inps, a seguito delle richieste di chiarimenti pervenute dalle Strutture territoriali in merito al possibile effetto sul requisito di accesso alle indennità NASpI e Dis-coll dei limiti di età previsti per l’iscrizione ai Centri per l’impiego, ha fornito alcuni chiarimenti, sentito anche il parere al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
L’esplicita previsione normativa relativamente al limite massimo di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego, spiega l'Istituto, è presente esclusivamente rispetto all’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato. Non è, invece, previsto alcun limite massimo di età per quanto riguarda l’iscrizione al collocamento ordinario, anche ai fini dell’accesso alle prestazioni di disoccupazione NASpI e Dis-coll.
Pertanto, i lavoratori che perdono involontariamente la propria occupazione devono sempre rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità (DID), quale presupposto per il riconoscimento delle medesime prestazioni e per l’applicazione della relativa disciplina, anche di carattere sanzionatorio.
La medesima domanda di indennità di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL) equivale al rilascio, da parte del richiedente la prestazione, della predetta dichiarazione.
Relativamente al limite minimo di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego, chiarisce ancora l'Istituto, l’articolo 1, comma 622, della legge n. 296/2006 fissa la possibilità di iscrizione al collocamento ordinario al compimento dei 16 anni di età. Tale limite rileva anche ai fini dell’accesso alla NASpI e alla DIS-COLL in relazione alla non possibilità di rilascio della DID per i soggetti di età inferiore ai 16 anni, con conseguente esclusione di accesso alle medesime prestazioni.