Con la Sentenza n. 6319 dell'8. marzo 2021 la Corte di Cassazione, IV Sezione Lavoro, si è espressa in tema di risarcimento del danno in caso di licenziamento illegittimo, chiarendo che, nell'intervallo temporale tra la data di licenziamento e quella di reintegrazione, il lavoratore ha diritto a vedersi corrispondere anche l'indennità sostitutiva delle ferie, dei permessi e delle festività non godute, atteso che il diritto alle ferie, previsto dall'art. 31, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla dir. 2003/88/CE, come interpretati dalla Corte di giustizia, non può essere subordinato all'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa qualora tale svolgimento sia impedito da fattori imprevedibili ed estranei alla volontà del lavoratore, tra cui rientra l'iniziativa del datore di lavoro, rivelatasi poi illegittima.