Lo afferma l'Agenzia delle Entrate, in una risposta fornita sulla rivista telematica FiscoOggi: le spese per l'attività svolta dall'amministratore di condominio per l'espletamento delle pratiche relative al Superbonus del 110% non possono essere portate in detrazione. Tale attività, infatti, rientra tra gli obblighi ordinari e la remunerazione dell'amministratore va dunque imputata alle spese generali di condominio.
L'Agenzia precisa che, come previsto per le detrazioni delle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica degli edifici, anche per il Superbonus del 110% la detrazione per "altri eventuali costi" spetta unicamente nel caso in cui gli stessi siano strettamente collegati alla realizzazione dei lavori agevolati.
Dunque, il compenso straordinario pagato all'amministratore, non essendo strettamente correlato agli interventi che danno diritto alla detrazione, come avviene ad esempio per le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni, o per altre spese professionali richieste dal tipo di intervento, non rientra tra le spese che danno diritto al Superbonus.