Con Risposta ad interpello n. 290 dell'11 aprile l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il rimborso chilometrico spettante ai "rider" che utilizzano il mezzo proprio, anziché quello aziendale, per l'espletamento dell'attività lavorativa, può considerarsi riferibile a costi sostenuti nell'interesse esclusivo del datore di lavoro e, pertanto, non è imponibile, ai fini Irpef, quale reddito di lavoro dipendente in capo ai beneficiari.