Una volta che l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate. Tuttavia, tale onere non può ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia. Trattandosi, difatti, di operazioni asseritamente prive di inerenza, la mera annotazione in contabilità delle suddette fatture non può costituire elemento dirimente al fine dell’assolvimento della prova contraria.
Così si e espressa la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, con l'Ordinanza n. 28168 del 27 settembre 2022.