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Lunedì 11 novembre 2024

PEC a "casella piena"? La notifica non si perfeziona.

a cura di: AteneoWeb S.r.l.

La notifica via Pec in presenza di un avviso di mancata consegna al destinatario per “casella piena” non è da considerarsi perfezionata.

Così si sono espresse le Sezioni Unite Civili di Cassazione che, nella sentenza n. 28452 pubblicata il 5 novembre 2024, hanno affermato il principio di diritto secondo il quale nel regime antecedente alle modifiche apportate dal D.lgs. n. 149/2022, la notificazione a mezzo PEC eseguita dall'avvocato ai sensi dell'art. 3-bis della L. n. 53/1994, non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi un avviso di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario (come nell'ipotesi di saturazione della casella di PEC con messaggio di errore dalla dicitura "casella piena"), ma soltanto se sia generata la ricevuta di avvenuta consegna (c.d. "RdAC"). 
Di conseguenza il notificante, qualora debba evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, sarà tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., potendo cosi beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della originaria notificazione inviata a mezzo PEC.



Fonte: https://www.cortedicassazione.it


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