Con Comunicato Stampa dell'11 ottobre 2022 il CNDCEC ha espresso alcune perplessità in merito alla formazione del nuovo elenco dei professionisti delegati alle vendite nelle esecuzioni e chiede di apportare modifiche, in particolare sui nuovi criteri di formazione del nuovo elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita e in tema di formazione specialistica, allo schema di decreto legislativo su processo civile, revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e esecuzione forzata.
In particolare il legislatore delegato, nel prevedere i nuovi criteri di formazione e tenuta dell'elenco, sembra aver trascurato le prerogative degli Ordini professionali, enti pubblici vigilati dal Ministero della giustizia e abilitati a certificare la regolarità delle posizioni dei propri iscritti e l’assenza anche di provvedimenti disciplinari assunti nei loro confronti.
Le perplessità, inoltre, scaturiscono anche dalla scelta effettuata dal legislatore delegato nello schema, dove l’elenco è tenuto dal presidente del tribunale ma è formato da un comitato presieduto dal presidente stesso o da un suo delegato e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell’albo professionale, designato dal consiglio dell’ordine, a cui appartiene il richiedente l’iscrizione nell’elenco.
Le funzioni di segretario, poi, devono essere esercitate dal cancelliere del tribunale. Coloro che aspirano a essere inclusi nell’elenco, vale a dire i professionisti, devono farne domanda al presidente del tribunale.
I Commercialisti non riscontrano effettive necessità di modificare il sistema di reclutamento dei professionisti, in considerazione della efficiente collaborazione finora prestata al presidente del tribunale da parte degli Ordini territoriali che, ogni triennio, raccolgono le disponibilità presso i propri iscritti e le inoltrano tempestivamente al presidente stesso.
Ulteriori perplessità vengono segnalate in merito:
ai requisiti individuati per la dimostrazione della specifica competenza tecnica ai fini della prima iscrizione nell’elenco; all’esigenza della formazione specialistica per i professionisti delegati alle vendite.