Dal 1° gennaio 2025, il trattamento fiscale dei rimborsi delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente ha subito importanti modifiche.
Fino al 2024, le spese (normalmente di trasferta) addebitate analiticamente al cliente concorrevano al monte degli onorari, sia per i professionisti in regime ordinario che per quelli in regime forfetario. Questo comportava un “gonfiamento” del reddito imponibile, pur essendo poi le spese integralmente deducibili (per i professionisti in regime ordinario).
Dal 2025, l’articolo 54 del TUIR (Determinazione del reddito di lavoro autonomo), recentemente riformulato, prevede invece che le somme percepite dal lavoratore autonomo a titolo di rimborso spese per l’esecuzione di un incarico, addebitate analiticamente al committente, non concorrono più alla formazione del reddito.
Novità 2025 per i Professionisti in regime ordinario
Come abbiamo già anticipato, a partire dall’anno d’imposta 2025, i rimborsi spese di trasferta effettuati nel rispetto del nuovo art. 54 del TUIR non saranno più considerati “compensi” e, di conseguenza, non saranno soggetti a ritenuta d’acconto. Specularmente, le spese sostenute ed oggetto di riaddebito analitico saranno indeducibili.
Le spese potranno però essere dedotte nel caso in cui il rimborso non venga effettuato perché:
il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione disciplinati dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza; la procedura esecutiva individuale nei confronti del committente è risultata infruttuosa; il diritto alla riscossione del credito si è prescritto; nel caso in cui le spese stesse non siano rimborsate dal committente entro un anno dalla loro fatturazione, se l’ammontare del compenso e delle spese, complessivamente considerati, è inferiore a 2.500 euro.Attenzione – la novità non coinvolge:
il profilo IVA: i rimborsi spese restano imponibili IVA e non esclusi ex art. 15 del D.P.R. 633/1972, in quanto non “anticipate in nome e per conto” del committente; il rimborso spese a forfait: in questa fattispecie il rimborso ricevuto continua ad essere trattato come un compenso imponibile e specularmente le spese effettivamente sostenute, per i professionisti in regime ordinario, continueranno ad essere deducibili con le regole previste per le spese di vitto e alloggio e di rappresentanza.Novità 2025 per i Professionisti in regime forfetario
Non è chiaro se le modifiche al TUIR riguardino anche i professionisti in regime forfetario. Anzi, nella nuova norma manca uno specifico rinvio alla norma riferita ai forfettari (art. 1 comma 64 della L. 190/2014).
I rimborsi spese, anche se analitici e tracciati, continuano quindi a costituire compenso per i contribuenti forfettari; quantomeno fino ad eventuali successive modifiche normative.
Novità per le imprese committenti
Dal 1° gennaio 2025 ci sono novità in tema di rimborsi spese che coinvolgono anche le imprese committenti.
Ai sensi del modificato art 95 del TUIR, le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono infatti deducibili dal reddito solo se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciati” (quelli previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).
Suggerimento
Per semplificare il rapporto tra il professionista e i committenti potrebbe essere utile indicare in fattura “spese sostenute con strumenti di pagamento tracciabili”, allegando poi la copia dei giustificativi che dovranno includere:
copia del documento commerciale copia dello scontrino del POS o del pagamento elettronico effettuato