Non costituisce reddito autonomo o diverso la somma di denaro recuperata per canoni già versati dal contribuente nei confronti degli altri obbligati in solido. Pertanto, non è soggetta a ritenuta.
A chiarirlo la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania (Sentenza n. 7355/2 del 31/12/2024), che ha accolto l’appello del contribuente avverso un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate.
La vicenda portata all'attenzione dei giudici campani ha riguardato il locatore di un immobile, che aveva recuperato coattivamente nei confronti dell’appellante canoni di locazione non versati in riferimento alla locazione di un immobile condotto dallo stesso insieme ad altri soggetti.
L’appellante, successivamente, aveva recuperato la somma di denaro dovuta dagli altri coobbligati da un istituto bancario a seguito di un pignoramento presso terzi che, per errore, aveva indicato nella certificazione unica quali redditi di lavoro autonomo.