Con Risposta ad interpello n. 22 del 7 febbraio l'Agenzia delle Entrate chiarisce per il contribuente che, al rientro in Italia, intraprende un'attività professionale e rende le proprie prestazioni professionali anche nei confronti del suo precedente datore di lavoro estero, il periodo minimo di permanenza all'estero per poter beneficiare del regime agevolativo per i lavoratori impatriati è di sei periodi d'imposta, ovvero di sette periodi d'imposta qualora sia stato impiegato in Italia, prima del trasferimento, per lo stesso datore di lavoro.
La norma, prevede infatti l'allungamento del periodo minimo di pregressa permanenza all'estero che, da tre, aumenta a sei o sette anni, in tutte le ipotesi in cui il contribuente (lavoratore dipendente, assimilato o lavoratore autonomo) al rientro in Italia presti l'attività lavorativa per il medesimo soggetto (datore/gruppo) per il quale ha lavorato all'estero.
Dunque, il contribuente che dichiari di essere stato residente all'estero per almeno 6 anni e che, al rientro in Italia, svolga l'attività professionale con la stessa società per la quale aveva già lavorato all'estero, al ricorrere di tutti i requisiti previsti dalla norma, potrà beneficiare del regime agevolativo per i lavoratori impatriati a partire dal periodo d'imposta di rientro in Italia e per i quattro successivi.